In estate i bambini invadono spesso cortili o giardini condominiali, magari coinvolgendo anche altri bambini di abitazioni vicine. Nulla di più bello, a mio avviso, soprattutto se i giochi all’aria aperta riescono a strappare i bambini da smartphone o tablet, ma si parla pur sempre di spazi condominiali e pertanto vanno seguite alcune regole. Vediamo quali.
Le regole condominiali
Intanto è bene ricordare che il cortile condominiale è un bene comune e come tale soggetto alla disciplina delle parti comuni del condominio. La norma regolatrice, in tale materia, è costituita dall’art. 1102 del codice civile, la quale consente al condomino di servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Se questo principio generale appare consolidato in giurisprudenza, nella vita quotidiana in condominio è lecito tuttavia chiedersi sino a che punto ci si può servire del bene comune senza ledere i diritti altrui.
Restringendo l’attenzione sull’area scoperta compresa tra un edificio e l’altro o, in generale, sugli spazi liberi disposti esternamente alle facciate, (questa è la definizione di cortile condominiale secondo la giurisprudenza) non tutti i cortili condominiali hanno la stessa destinazione d’uso. Ve ne sono alcuni adibiti quasi esclusivamente a parcheggio, oltre che a naturale spazio di aria e luce e di passaggio di persone, ve ne sono altri che sono dei veri e propri giardini o spazi curati con piante ornamentali e panchine.
Se il cortile è utilizzato come parcheggio potrebbe essere vietato qualsiasi tipo di gioco, e questo per motivi legati alla salubrità dell’aria, alla sicurezza delle persone ed anche alla sicurezza delle automobili.
Se il cortile, invece, è pieno di aiuole e piante, sicuramente sarà consentito giocarci a nascondino o fare altri giochi di società all’aria aperta, meno probabile è che si possa giocare a pallone. Quest’ultimo sarà sicuramente un gioco vietato in quanto contrario alla destinazione di quella parte comune.
In ogni caso sarà il regolamento di condominio la fonte a cui far riferimento nel caso concreto, perché è l’assemblea condominiale (che di fatto scrive il regolamento) ad avere una competenza generale in relazione alla disciplina dell’uso delle cose comuni, o potrà intervenire l’amministratore di condominio che, nel rispetto delle decisioni assembleari può prendere tutti i provvedimenti più utili a garantire a ciascun condomino il miglior godimento delle cose comuni.
Orari dei giochi negli spazi condominiali
Quando il gioco dei bambini è consentito, è, tuttavia, necessario che l’uso delle parti comuni per i giochi sia fatto senza recar disturbo agli altri.
Anche in questo caso è solitamente il regolamento condominiale a stabilire gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui è doveroso rispettare il silenzio.
Solitamente, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Al di fuori di questi orari, ogni condotta rumorosa ben potrà essere oggetto di lamentele da parte del proprio vicino.
Ogni condominio, poi, è libero di decidere autonomamente i propri orari, così come può scegliere, ad esempio, di variare in base alle stagioni le fasce orarie in cui è possibile fare rumore e in cui è necessario osservare il silenzio.
Ma al di là delle regole date, non è insolito che i bambini facciano rumori negli orari più disparati, e in questi casi sarebbe sbagliato prendersela con i bambini, mentre sarebbe preferibile parlare con i genitori, ed in casi più difficili ricorrere ad un richiamo scritto da parte dell’Amministratore di condominio. Inoltre è sempre possibile portare all’attenzione dell’assemblea condominiale le situazioni di schiamazzo intollerabili, ponendo le relative decisioni all’ordine del giorno.
Le eccezioni alle regole condominiali
Al di là delle situazioni di ordinaria convivenza condominiale, poi, esistono dei casi particolari più volte esaminati dalla Cassazione, come quello deciso con una sentenza del 2014.
In questo caso i giudici di primo e secondo grado avevano condannato i genitori di bambini che impedivano anche agli altri condomini di riposare e dormire.
Il reato addebitato ai genitori, quali esercenti la potestà sui minori, era stato quello previsto dall’art. 659 del codice penale, ossia disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: un reato che, essendo di tipo contravvenzionale, sussiste anche se involontario, ben potendo configurarsi anche in ipotesi di mera colpa, come nel caso esaminato dalla Suprema Corte. Nel caso di specie erano stati accertati “rumori prodotti dall’improvviso e fragoroso abbattimento delle tapparelle, lasciate cadere con forza, da passi marcati sul pavimento, da colpi sordi, dallo sbattimento della tavoletta del w.c., dallo spostamento di mobili e suppellettili”.
I genitori in questione “distratti e comunque noncuranti dei richiami, delle lettere e delle querele che pure continuavano a subire”, sono stati condannati a 2 mesi di arresto.
La Sentenza in esame ha però precisato che Per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p. è necessario che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone.
Pertanto, quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna o diurna) in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio”.
Facciamo chiarezza
Pertanto “quando l’attività disturbante si verifichi in un condominio, per individuare la responsabilità penale non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l’appartamento inferiore o superiore, ma deve ricorrere una situazione diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi: insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica” (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 12939/2014). In caso contrario, qualora i rumori rechino disturbo ad un numero più ristretto e ben determinato di persone, essi configurano soltanto un illecito civile, contro il quale si potrà al più ricorrere al giudice civile chiedendo un risarcimento.
Una risposta
Buon pomeriggi,
mi chiamo Stefano; sono proprietario di un appartamento con giardino in usufrutto,diviso da una siepe condominiale, la quale delimita un giardino condominiale. Sul mio lato vi sono le camere da letto (matrimoniale e dei bimbi) e il bagno di servizio.
la domanda è questa: i condomini dei piani secondo e terzo vogliono predisporre una area bimbi (preventivo euro 6000) nel giardino condominiale, che è molto vasto ; tale area possono porla di fronte al mio giardino o devono rispettare norme di privacy
Grazie per le risposte!