Abbiamo già parlato di quanto il ruolo degli insegnanti sia di fondamentale importanza nella vita degli studenti, ma oggi voglio parlarvi della responsabilità che la legge attribuisce loro, e all’istituto scolastico in generale, anche per la custodia dei nostri ragazzi.
Di solito non ci pensiamo, ma dalla scuola dell’infanzia fino all’ultimo anno delle medie superiori, la responsabilità relativa all’incolumità dei minorenni e dei loro compagni pesa sulle spalle della scuola, oltre che su quella dei genitori.
Bambini e ragazzi sono affidati tutte le mattine all’istituto scolastico di appartenenza
e questo comporta degli obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza sul personale docente e sull’istituto scolastico. È necessario, pertanto, che il personale scolastico vigili sugli studenti, affinché non accadano incidenti che possano danneggiarne l’incolumità fisica.
Con l’iscrizione a scuola
infatti, sorge un vincolo negoziale che fa nascere in capo all’istituto scolastico l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni per tutta la durata della prestazione scolastica.
Il quadro normativo di riferimento è composto principalmente dall’art. 2048 del codice civile relativo alla responsabilità dei precettori, ma anche dalla legge n. 312 del 1980, concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente.
L’art. 2048 c.c. prevede una responsabilità “aggravata” a carico dei docenti in quanto essa si basa su una colpa presunta, ossia sulla presunzione di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, superabile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, anche usando l’ordinaria diligenza.
Nel rapporto tra l’insegnante e l’allievo
infatti, l’insegnante assume, nell’ambito dell’obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo procuri un danno a se stesso o ad altri, per questo motivo, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre chi agisce per ottenere il risarcimento deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.
Secondo quanto affermato dai Supremi Giudici, poi, l’obbligo di sorveglianza dei precettori e dei maestri sorge nel preciso momento in cui l’alunno, minore di età, faccia legittimamente ingresso nell’istituto scolastico, cessando allorché quest’ultimo sia restituito alla vigilanza dei genitori (Cass. Civile, sent. n. 14701/2016).
Pertanto, dal momento in cui il minore fa ingresso a scuola con l’autorizzazione del personale scolastico, da quel momento sarà sottoposto alla vigilanza del predetto personale. Irrilevante sarà la circostanza che il danno sia stato cagionato prima dell’inizio dell’orario scolastico.
L’istituto scolastico coinvolto ha ovviamente la possibilità di superare la presunzione di responsabilità.
La legge non dice che la scuola è sempre responsabile, ma consente alla stessa di dimostrare il contrario: questa circostanza è tecnicamente definita prova liberatoria. Infatti, l’istituto potrebbe dimostrare che l’evento lesivo è avvenuto indipendentemente dalla vigilanza dovuta ed apprestata, oppure in circostanze tali da essere assolutamente imprevedibile ed inevitabile.
Presupposti necessari ai fini di una richiesta di risarcimento sono:
la circostanza che il fatto sia avvenuto all’interno dell’istituto scolastico durante l’orario in cui gli studenti sono affidati alla scuola, la presenza di irregolarità e/o pericolosità della struttura scolastica e la non corretta vigilanza da parte dell’insegnante.
Quindi, perché ci sia la responsabilità della scuola per l’incidente dell’alunno, una volta dimostrato che il fatto sia avvenuto all’interno dell’istituto, è necessario provare che almeno uno degli altri due parametri sia valido. Ma ove la scuola dovesse dimostrare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, i genitori dell’alunno non otterrebbero alcun risarcimento.