Per viaggiare verso i paesi in cui è obbligatorio tutti hanno bisogno del passaporto o comunque di un documento proprio quando si valicano i confini nazionali.
Questa affermazione vale tanto per gli adulti quanto per i bambini.
Per quel che concerne i minori, la legge italiana prevede che i minorenni tra 0 e 14 anni non possono viaggiare da soli, ma devono essere accompagnati da un genitore, da chi ne fa le veci, o da una persona munita di un’apposita dichiarazione. I minori tra i 14 e i 18 anni invece possono viaggiare da soli. In entrambi i casi serve un documento individuale!
Minori non più soli
Fino al 2012, invece, i minori potevano viaggiare con i genitori senza un proprio documento personale e in caso di viaggi all’estero era sufficiente l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore.
La normativa è cambiata a decorrere dal 26.06.2012, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni previste da un regolamento comunitario (n. 444/2009) secondo il quale i minori possono viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale.
Questa modifica è nata dall’esigenza di garantire una maggiore sicurezza ai minori e nel tentativo di contrastare alcuni fenomeni criminali e altre dolorose situazioni come la sottrazione di bambini ai genitori affidatari.
Validità e rilascio
Il passaporto in Italia è rilasciato dalla Questura di zona e all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Circa la validità del passaporto, la normativa vigente ne prevede una triennale, per i minori da 0 a 3 anni, ed una quinquennale, per i minori da 4 a 18 anni, ciò al fine di garantire che la fotografia apposta sul documento possa essere aggiornata in maniera corrispondente all’età del minore.
Per richiedere il passaporto è necessario l’assenso dei genitori coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali che devono firmare l’apposito modulo di assenso di fronte al Pubblico Ufficiale. Nel caso in cui uno dei due genitori non potesse essere presente, l’altro deve portare con sé una dichiarazione di assenso scritta e una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale. Se uno dei due genitori è extracomunitario e si trova all’estero, può recarsi a firmare l’assenso presso l’Ambasciata Italiana del paese in cui si trova; questo documento viene poi spedito direttamente dall’ambasciata.
In mancanza dell’assenso di uno dei genitori, si può presentare ricorso al Giudice tutelare, il quale, svolti gli opportuni accertamenti, emetterà un provvedimento di nulla osta al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio, sostitutivo del consenso del genitore che l’abbia rifiutato.
Documentazione necessaria
I genitori (o chi ne fa le veci) devono essere in possesso della seguente documentazione:
– modulo compilato, con tutti i dati richiesti e sottoscritto dai genitori;
– documento di riconoscimento valido del minore (se il passaporto è il primo documento del bambino i genitori devono compilare un’autocertificazione, dalla quale risulti che il minore è loro figlio
– n. 2 foto tessera recenti;
– attestazione del versamento di € 42,50 al Ministero dell’Economia e delle finanze, che deve essere effettuato mediante conto corrente postale e contributo amministrativo di € 73,50 acquistabile in tabaccheria.
Passaporto dei genitori separati o divorziati
Forse non tutti sanno che se si è genitori separati o divorziati, per poter richiedere o rinnovare il proprio passaporto personale, bisogna ottenere il consenso dell’ex coniuge. L’altro genitore deve pertanto firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione.
Il fondamento di tale consenso è quello di evitare che l’esercizio della libertà di espatrio di uno dei genitori separati o divorziati possa comportare grave pregiudizio ai diritti dei figli minori, ad esempio quando vi sia il fondato pericolo che il genitore si trasferisca definitivamente all’estero, sottraendosi agli obblighi di cura e di mantenimento del figlio.
In mancanza del consenso, si può presentare anche questa volta ricorso al Giudice tutelare, per ottenere la relativa autorizzazione, sempre che ve ne siano i presupposti.
In ogni caso, ciascun genitore ha diritto di sapere dove si trova il proprio figlio e di poter comunicare con lui. Quindi, in linea generale, se un genitore organizza un viaggio con il figlio, dovrà comunicare all’altro genitore dove porta il figlio ed indicare un recapito telefonico al quale l’altro genitore possa raggiungere telefonicamente il figlio. Questo sia all’estero che in Italia, sia per un periodo breve che lungo.