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Nonni e nipoti, cosa dice la legge italiana

Ecco diritti e doveri che la normativa prevede

Nonni e nipoti, un legame anzitutto affettivo e profondo, ma anche rapporto regolamentato dalla legge italiana. Cerchiamo di capirne di più in merito a onori e oneri dell’esser nonni.

Nonni e nipoti. Diritti e doveri

Nel rapporto nonno – nipote, uno dei diritti che ha trovato il giusto riconoscimento con D.Lgs 154/2013 è quello di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, mentre con la L. 54/2006 tale diritto era tutelato dal solo punto di vista del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, pure in caso di separazione dei genitori, riconoscendo cioè solo al minore un diritto al rapporto con i nonni e non viceversa. La riforma del 2013 ha comportato, invece, un vero e proprio diritto per i nonni di adire l’Autorità giudiziaria, nel caso di impedimento di tale diritto.

Di contro, il principale dovere dei nonni può essere sintetizzato nel dovere previsto dall’art. 148 c.c. il quale impone ai nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Tale obbligazione scatta però solamente nel caso in cui i genitori non siano in grado, da soli, di provvedere alla prole.

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Obblighi dei nonni

La giurisprudenza ha chiarito poi alcuni aspetti che caratterizzano l’obbligo di concorso degli ascendenti che deve essere attivato quando sussiste una impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l’oggettività si ravvisa quando l’inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria, ad es. per disoccupazione o assenza di qualsiasi altro tipo di reddito; omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori. Omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l’altro non sia in grado di provvedere da solo al mantenimento dei figli. Tra gli ascendenti poi l’onere di mantenimento dei nipoti può essere ripartito in proporzione alle rispettive capacità economico patrimoniali; e può assolvere valore anche il mantenimento “indiretto” fornito ai nipoti, ad esempio il fatto di averli accolti in casa a vivere insieme al genitore.

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Quando i genitori allontanano i nipotini dai nonni

Inostro codice civile, dedica l’art. 317 bis, come sostituito con il D.lgs 154/2013, ai rapporti dei figli con i loro ascendenti.
Esso prevede che: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.”
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. In questo tipo di procedimenti il tribunale per i minorenni provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; inoltre, dispone l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

I nonni possono sostituire i genitori?

In realtà, con la riforma del 2013, non si parla più di potestà genitoriale ma di responsabilità genitoriale. Questa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Cosa accade, però, quando i genitori si rivelino entrambi inadeguati al proprio ruolo genitoriale, ovvero quando questa inadeguatezza riguardi l’unico genitore superstite?In questi casi si è propeso per l’affidamento interfamiliare, ossia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”, come ad esempio i nonni e gli zii.
Tale scelta ha come obiettivo principale quello di evitare al minore, oltre al trauma conseguente all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi totalmente estraniato dal contesto familiare in cui è cresciuto.
Dunque nelle ipotesi summenzionate i minori vengono preferenzialmente affidati a quello tra i parenti (spesso i nonni aapunto) che è in grado di dare più affidamento nella capacità di proseguire il ruolo educativo; il giudizio considererebbe come titoli preferenziali il pregresso rapporto instaurato con i minori, la vicinanza, la disponibilità ad una presenza continua etc.

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