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Musumeci proroga le restrizioni, intanto in Sicilia calano i contagi

Dalla mezzanotte di oggi parte l'ordinanza appena firmata dal Governatore

In Sicilia anche oggi si conferma il trend in calo dei contagi. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Siciliana sulla situazione nell’Isola, sono 2050 le persone contagiate, 20 in più rispetto a quelle di ieri, quando l’aumento era stato +29. Il numero dei guariti aumenta: +14 (stesso trend di ieri), per un totale di 237 persone (ieri 223).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.311 (+1.213 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.458 (+42), di cui 2.050 le persone ancora contagiate (+20), 237 guarite (+14) e 171 decedute (+8). Intanto il Governatore Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza, che sarà operativa dalla mezzanotte di oggi, che proroga le misure restrittive pasquali. No ai supermercati aperti e all’asporto nei week end e no alle passeggiate con i bimbi, neanche nei pressi di casa.

Ecco cosa prevede la nuova ordinanza

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore. È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio. Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione. Art. 4 È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco. Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Art.5 E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente disposizione. Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di villeggiatura. Art. 6 Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante

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