Per molti di noi vivere in città significa anche vivere in condominio. E il condominio, ci piaccia o no, è un luogo di convivenza forzata con estranei.
Nella maggior parte dei casi rispetto e buon senso non bastano, per questo il codice civile dedica all’argomento decine di articoli, cui si aggiungono i regolamenti dei singoli condomìni che hanno l’obiettivo di dettare le regole relative all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese e ai diritti e agli obblighi di ciascun condomino sulle parti comuni.
Lo stalking nel condominio
Oggi, però, voglio soffermarmi sui casi in cui la convivenza forzata in condominio diventa patologica, sfociando addirittura nel cosiddetto stalking condominiale. In generale, quando si parla di stalking si fa riferimento agli atti persecutori previsti e puniti dall’art. 612 bis del codice penale,secondo il quale “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Lo stalking condominiale non rappresenta una ipotesi speciale pensata dal legislatore, quanto piuttosto una applicazione che la giurisprudenza ha fatto della ipotesi di reato prevista dal codice penale in tutti quei casi in cui comportamenti molesti e ripetuti sono posti in essere da uno o più condomini nei confronti dell’amministratore di condominio o da un condomino a danno di un altro.
Quando sussiste lo stalking condominiale?
Perché si abbia stalking condominiale i comportamenti spiacevoli devono consistere in una serie di atti molesti di lungo periodo tali da creare un disturbo inaccettabile e incidere sulla tranquillità della vita di uno o più condòmini.
L’applicabilità dell’art. 612 bis del c.p. al contesto condominiale si deve ad una pronuncia della Corte di Cassazione del 2011, più precisamente la numero 20895 del 25 maggio 2011.
Nel caso esaminato in quell’occasione dalla Corte, un condomino, con una forte sindrome maniacale, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il solo fatto di appartenere al genere femminile. Le pedinava e le seguivanell’ascensore minacciandole di morte e insultandole in vario modo. Il suo bersaglio non era una singola donna, ma l’intero genere femminile residente nel condominio.
La Corte di Cassazione in quella sentenza ha statuito che deve essere punito, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 612 bis c.p., chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia, precisando che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona.
Non sempre è stalking
Anche se a molti di noi vengono in mente comportamenti che di colpo vorremmo far rientrare nella fattispecie dello stalking condominiale – penso ai piccoli grandi dissapori e conseguenti dispetti tra condomini – non tutti i comportamenti molesti possonofarsi rientrare nella fattispecie in esame. Perchè gli atti compiuti da un condomino possano configurarsi come persecutori e quindi possa essere avviato procedimento penale, devono ricorrere alcuni presupposti:
Altro caso che può aiutare a comprendere meglio il reato di cui al 612 bis del codice penale, con applicazione al contesto condominiale è stato oggetto di un’altra sentenza, questa volta del 2013, della Suprema Corte di Cassazione.
Cosa dice la Corte di Cassazione sullo stalking condominiale
Il Supremo Collegio ha ritenuto che rientrassero nell’alveo del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. i reiterati atti di molestia, commessi in danno del fratello (oltre che condomino), realizzatisi sporcando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo con rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d’ansia oltre al fondato pericolo per la propria incolumità, al punto che la persona offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.
Perché il condominio non diventi sempre più un luogo nel quale semplici dissidi e contrasti si trasformino in fattispecie penalmente rilevanti, occorre dotarsi di tanta pazienza, tolleranza, buon senso e rispetto per gli altri, ma quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici, ricordatevi della figura dello Stalking condominiale!